Lo statuto del 1200 è un atto scritto con cui si sanciscono delle regole e delle norme che permettevano di organizzare la vita del Comune e di regolare i rapporti tre i privati. In genere gli statuti si occupano di una pluralità di materie tra loro molto diverse e pertanto, al fine di consentirne una più facile consultazione, è spesso diviso in capitoli a loro volta suddivisi in articoli.
Questo atto poteva essere concesso da un'autorità superiore o poteva essere il frutto della indipendenza e quindi della volontà degli abitanti una certa comunità; nel primo caso lo statuto si dice dato, nel secondo caso si dice concordato.
Esso era redatto da soggetti a ciò preposti; spesso si tratta di un collegio di uomini detto collegio dei probiviri che riconoscono al di sopra di sé un'autorità.
Chiaramente lo statuto aveva efficacia, valeva, solo all'interno della comunità che lo aveva voluto.
Esso non nasce in modo repentino; le sue regole, infatti, non sono altro che il frutto di consuetudini che si erano andate affermando con il tempo.
Lo statuto raccolse per iscritto le consuetudini locali ma è chiaro che queste da sole non erano sufficienti a soddisfare le esigenze di comunità ormai evolute dal punto di vista commerciale ed allora poteva contenere anche alcune nuove disposizioni dette leggi.
Una volta redatti e sanciti, bisognava che questi documenti venissero rispettati e che le norme contenute venissero applicate in modo equo.
Poiché come si sa la scrittura era privilegio di pochi, il compito di farli rispettare veniva affidato in via primaria al console, poi podestà, che giurava sul modo di applicazione dello statuto. Il giuramento veniva anche esso suggellato con la scrittura.
Al giuramento del console spesso troviamo a fronte quello del popolo che pure si impegnava a rispettare lo statuto stesso.
Nel testo della carta di Rocca San Giovanni si legge che essa fu "concessa"; se la testimonianza è attendibile dobbiamo credere che esso rientrasse nella categoria degli statuti urbani, in quanto costituisce un modo per limitare la libertà dei singoli, fissarne alcuni diritti ma soprattutto molti doveri.
Se infatti si analizza il contenuto dello Statuto si vede come il potere signorile venisse nella sostanza limitato, ma anche come la popolazione fosse stata dotata, allo stesso tempo, di regole che permettessero una pacifica e senz'altro più civile convivenza.
Ciò andava a vantaggio della popolazione locale, ma allo stesso tempo anche del signore feudale che poteva risolvere più facilmente anche le questioni riguardanti i tributi e le altre di ordine pubblico. In definitiva, lo Statuto rappresentava da un lato una conquista, ma anche un punto di incontro, di equilibrio tra gli abitanti locali oppressi e il detentore del potere oppressore.
Dalla lettura di questa carta emerge come l'autorità imperiale viene spesso meno per lasciare il posto a quella feudale che in questo caso era ecclesiastica (da ricordare che lo Statuto del 1200 venne concesso dall'Abate Oderisio II di San Giovanni in Venere).
Per i rapporti tra privati interveniva, invece, l'autorità del feudatario che stabiliva persino l'entità del risarcimento in caso di offesa privata.
I rapporti tributari anche si svolgevano tra signore feudale e privati, infatti il potere centrale, ossia l'imperatore, non viene nemmeno menzionato.
Nello scorrere lo Statuto ci si può accorgere che le materie non seguono un ordine come nei testi legislativi moderni, ma sembrano sparse e pertanto risulta difficile trovare una ratio che colleghi i vari articoli.
Home Bandi ed Appalti News Portale Catasto WEB Contatti